IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto
CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 1, comma 296, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le Università statali spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa per le spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per l'acquisto, nell'anno 2007, di un solo personal computer nuovo di fabbrica, nella misura del 19% delle spese medesime e fino ad un importo massimo di 1.000 euro;
Considerato, inoltre, che l'articolo 1, comma 297 della citata legge n. 296 del 2006 prevede che con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro per la Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Università e della Ricerca, sono stabilite le modalità attuative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Viceministro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
DECRETA
Art. 1 - Beneficiari, oggetto e validità temporale
I docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché i professori, ordinari e associati, e i ricercatori presso le Università statali (di seguito: docenti) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono avvalersi di una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa pari al 19% delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro per l'acquisto, nel corso del 2007, di un solo personal computer nuovo di fabbrica.
Art. 2 - Modalità di conseguimento dell'agevolazione
Ai fini della detrazione di cui all'articolo 1, i docenti acquisiscono fattura o ricevuta fiscale dalla quale risultino la tipologia dell'acquisto ed i dati identificativi del docente, ivi compreso il codice fiscale.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Roma, 1 agosto 2007
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Giuseppe Fioroni
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Fabio Mussi
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Vincenzo Visco